Il parere

Il caso di Trivento (l’assessore che diventa responsabile di un servizio) visto dall’esperto

Se il Comune, demograficamente, si trova al di sotto dei 1.000 abitanti e vanta, in organico, un istruttore direttivo amministrativo (cat. D/1), sarebbe possibile riunire, in capo al Sindaco, o a chi per lui, gli incarichi: a) di Responsabile dell’Area amministrativa e contabile; b) di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica?

Secondo quanto disposto dall’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, i Comuni, con popolazione inferiore a 5mila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari a carattere organizzativo, attribuendo -ai componenti dell’organo esecutivo- la responsabilità degli uffici e dei servizi nonché il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. Nel caso che ci occupa, l’ente protagonista è Trivento.

“In materia – scrive un noto esperto, Eugenio De Carlo- opera una disposizione derogatoria, che presenta -però- caratteri di eccezionalità a fronte del principio di separazione fra funzione d’indirizzo politico e funzione amministrativa. La deroga sarebbe ammessa in ragione delle ridotte dimensioni demografiche dell’ente locale, ma non è estensibile oltre i casi ed i modi espressamente regolati”. Lo ha rilevato pure la Corte dei conti della Lombardia, con deliberazione n. 513/2012/PAR del 10 dicembre 2012), citando la norma secondo cui una tale attuazione deve conformarsi a disposizioni regolamentari disciplinanti tale percorso derogatorio.

Secondo il citato giudice contabile, l’organo individuato dal Tuel, quale preposto al servizio, deve essere in possesso dei requisiti tecnici per espletare l’attività funzionale richiesta. Quanto poi alla carenza in organico di un responsabile del Servizio, i giudici contabili sottolineano il principio di separazione dell’azione amministrativa dalla gestione di indirizzo politico dell’ente locale. Suddetto principio di organizzazione della Pubblica amministrazione, introdotto compiutamente dalla legge Bassanini, e ripreso dal dlgs n. 165/2001 e dalla legge n. 15/2009, pone quale responsabile dell’azione amministrativa l’organo al vertice della struttura burocratica (lèggasi la deliberazione della Corte dei conti della Lombardia n. 219/2015). Ne consegue, secondo il citato indirizzo, che non appare conforme all’ordinamento vigente, che un Sindaco, o un assessore, assuma su di sé, in aggiunta alle responsabilità connaturate alla carica elettiva, anche quelle di Responsabile del Servizio finanziario dell’ente.

“Lo stesso comma 23 dell’art. 53 della legge n. 388/2000 -annota ancora l’esperto sopra citato- fa salva la possibilità di attribuzione di competenze gestionali al Segretario comunale (art. 97, c. 4, lett. d, Tuel), delineando un’alternativa altamente professionalizzata alla nomina di amministratori come responsabili di servizio, senza tralasciare di considerare altre soluzioni quali quelle delle convenzioni dei servizi ex art. 30 TUEL o delle gestioni unionali o, ancora, dei coutilizzi di personale ex-art. 14 CCNL 2004. D’altronde, secondo la Corte dei conti del Lazio, deliberazione n. 5 del 16 marzo 2018, in materia di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio finanziario all’interno di un Comune dalle ridotte dimensioni demografiche, sono possibili varie opzioni, anche a fronte delle specifiche responsabilità richieste nello svolgimento di tale particolare e delicato ruolo, potendo scegliere l’ente, sotto la propria responsabile discrezionalità: tra forma associata di esercizio delle funzioni fondamentali, tra cui certo rientra il servizio che si occupa di edilità in genere, seguendo lo schema normativo della convenzione/unione di comuni”.

Naturalmente il conferimento ex art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, di funzioni comunali, ad uno dei membri della Giunta (Assessori o Sindaco), in deroga al generale principio di separazione di competenze tra organi politici ed organi amministrativi, vuole un regolamento motivato che ridisegni l’assetto organizzativo interno dell’Ente, senza che sia manco necessario dimostrare l’assoluta carenza, all’interno dell’Ente, di professionalità adeguate, nonché fatta salva la verifica annuale del contenimento della spesa in sede di approvazione del bilancio. L’affidamento delle stesse, ex art. 97, comma 4, d) del TUEL può essere conferito pure al Segretario comunale che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, può essere nominato responsabile degli uffici e dei servizi (art. 109, comma 2, TUEL), mediante previsioni statutarie, regolamentari o tramite un provvedimento sindacale. “All’interno di questa rosa di possibilità – precisa l’esperto De Carlo – dovrà essere prescelta quella che consente di contenere maggiormente la spesa del personale oppure tenendo conto delle necessarie competenze richieste dall’elevato grado di tecnicità del servizio finanziario e di contabilità, la cui carenza potrebbe comportare potenziali ricadute in termini di responsabilità amministrativo-contabile”.

La scelta deve essere sottoposta a revisione periodica, sia sotto il profilo dell’efficiente organizzazione interna degli uffici (pure in rapporto alla consistenza dimensionale dell’Ente) sia al fine di vagliarne ciclicamente, in concreto, la proficuità economico-finanziaria, anche alla luce del criterio della competenza professionale del nominato per individuare il punto di equilibrio più funzionale alla soddisfazione delle necessità correlate alla peculiare struttura organizzativa interna dell’Ente.

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