Grandi opere

Lotto Zero: Regione, Anas e Arpa impugnano la sentenza che ha fermato l’opera

L’Avvocatura di Stato contro il Comune di Isernia e il Wwf. Depositato il ricorso con la richiesta di sospensione della decisione assunta dal Tar nel marzo scorso: il primo ‘via libera’ all’opera risale al 6 febbraio del 2013

La procedura di Via annullata ma solo perché la proroga della valutazione di impatto ambientale è scaduta. Quindi, non per ragioni sostanziali. Ma di fronte all’importanza strategica dell’opera appaltata da Anas, dal valore di 175 milioni di euro, può bastare una Via scaduta per fermare tutto?
In versione semplicistica, è il quesito che pone l’Avvocatura dello Stato che, in nome e per conto della Regione Molise, dell’Arpa e dell’Anas ha depositato il 4 giugno scorso il ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Molise che ha di fatto ‘stoppato’ l’iter per la realizzazione del Lotto Zero della Statale 17.

Quel tratto di strada che dovrebbe collegare il bivio di Pesche al chilometro 181+500 della Ss 17 ed il Lotto 1 della Isernia Castel di Sangro.
Tre comuni interessati (Isernia, Pesche e Miranda) per una strada di circa 24 chilometri (di cui quasi 19 realizzati) che si unirà al Lotto 1 (dallo svincolo Miranda allo svincolo Forlì del Sannio), al Lotto 2 (dallo svincolo Forlì del Sannio a Fondovalle Sangro). Tre gli svincoli: Isernia Nord, Università e Miranda.
Due le gallerie naturali, 8 i viadotti ed opere contenimento sia a monte sia a valle come i muri in terra verde, muri di controripa in cemento armato, paratie e così via per un investimento di 175 milioni di euro.

L’Avvocatura chiede al Consiglio di Stato di annullare la decisione assunta dal Tar Molise con sentenza numero 80 del 14 marzo scorso e arrivata a seguito del ricorso promosso, a fine novembre di tre anni fa, dal Comune di Isernia e dal Wwf teso ad ottenere l’annullamento della proroga del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e dell’autorizzazione paesaggistica rilasciate dalla Regione Molise.

Il primo atto dell’amministrazione Castrataro, a poca distanza dall’insediamento del sindaco e della maggioranza a Palazzo San Francesco. Atto che crea non poche polemiche, provienienti ovviamente dalla minoranza che rimarca (ed è accaduto anche nel corso di un consiglio monotematico) l’importanza dell’infrastruttura e le ricadute economiche sul territorio.
Una vicenda lunga che, proprio a ridosso del ricorso presentato al Tar, paradossalmente arriva ad un punto di svolta: l’aggiudicazione della gara e l’avvio del cantiere. Il 6 giugno del 2023 – annunciata dal ministro Salvini in visita proprio sul cantiere – arriva l’aggiudicazione definitiva in favore della Vianini Lavori Spa del gruppo Caltagirone. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto d’appalto sottoscritto il 10 ottobre scorso.

Nelle more della stipula, si avviano la fase della progettazione esecutiva, della cantierizzazione e dei servizi tecnici annessi alle opere di appalto oltre che, meno di un anno fa, la procedura di occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio delle aree individuate nel progetto definitivo per l’installazione dei cantieri e le relative viabilità di servizio.
“L’annullamento della proroga della Via – scrive l’Avvocatura dello Stato – sta bloccando la realizzazione dell’opera”.
Infrastruttura che, di fatto, ha già dato ampia dimostrazione dei tempi biblici tipici delle opere pubbliche italiane.
Il Lotto Zero, infatti, è progetto che trova il suo punto di avvio con la delibera di Giunta regionale 88 del 6 febbraio 2013 con la quale la Regione Molise rilascia, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Comitato Tecnico Via, il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato da Anas, Compartimento per la Viabilità per il Molise, per i lavori di realizzazione della strada di collegamento.
Tre anni dopo, arriva il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise che assume la determinazione di chiusura della Conferenza dei Servizi del procedimento di localizzazione.

Un’opera osteggiata dal Comitato No Lotto Zero e che fino al 2021 sembrava dormiente ma viene inserita in quelle che il Governo definisce strategiche e viene persino dotata di un commissario straordinario.
L’Anas S.p.A., soggetto attuatore dell’intervento, nell’aprile del 2021, chiede la proroga della delibera numero 88 inerente al giudizio di compatibilità ambientale espresso nell’ambito della procedura di Via, dichiarando che il progetto definitivo non è variato rispetto al progetto definitivo autorizzato e che non si registrano significative variazioni nel contesto paesaggistico, ai fini del mantenimento dell’efficacia temporale dei provvedimenti di Via già prodotti.

La Regione Molise trasmette la richiesta di proroga con la documentazione allegata all’Arpam, organo tecnico istruttore regionale in materia di Via.
L’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise procede ad un rapporto di verifica, in relazione al tempo intercorso e ad eventuali adeguamenti normativi ed amministrativi intervenuti, “non riscontrando sostanziali modifiche al quadro di riferimento ambientale rispetto a quello considerato nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi nel febbraio 2013”.

Motivo per il quale ritiene coerente attivare il percorso di proroga. Sempre nel 2021 viene rilasciata anche l’autorizzazione paesaggistica e, con determinazione n. 92 del 30 settembre dello stesso anno, il direttore del II Dipartimento – che è poi l’atto impugnato ed annullato dal Tar Molise – proroga di ulteriori cinque anni il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
Comune di Isernia a Wwf si rivolgono al Tar, chiedono e ottengono quindi l’annullamento di quel provvedimento di proroga di efficacia della Via: è illegittima perché rilasciata nonostante sia decaduta da oltre tre anni. Comune e Wwf contestano la carenza di motivazione rispetto alle ragioni per cui si era inteso prorogare e non disporre una nuova procedura di Via ma anche diversi profili di illegittimità per la mancata attivazione di una conferenza di servizi e la mancata valutazione dei vincoli paesaggistici intervenuti sui territori interessati e anche il rilascio della proroga in quanto, non intervenendo all’esito di una conferenza di servizi, avrebbe violato i diritti partecipativi degli stessi.

La controtesi dell’Avvocatura si gioca sul discorso temporale: nel ricorso per la sospensione della sentenza del Tar che vede Regione, Anas e Arpa contro Comune di Isernia, Wwf e nei confronti di Ministero della Cultura e Soprintendenza -, si sostiene che, vista la scadenza vicina dei termini di validità delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, nel mese di aprile 2021, Anas ha presentato le istanze di rinnovo ed ha acquisito anche i pareri necessari.
L’Avvocatura eccepisce pure che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche al commissario straordinario dell’opera, l’ingegnere Antonio Marasco nominato con Dpcm il 16 aprile 2021.

“Una visione estremamente riduttiva del ruolo del Commissario. Di fatti – si legge nel ricorso – il Tar Molise, con il proprio provvedimento, ha mancato di valorizzare la posizione effettiva e sostanziale dello stesso, finendo quindi per sminuirne il valore. Al contrario va sottolineato che la competenza del Commissario riguarda l’intera ’vita’ dell’opera, dalla localizzazione, alla progettazione e sino all’esecuzione della stessa. Ne discende che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche al Commissario, posto che Anas, dopo la sua nomina, ricopre solo il ruolo di soggetto attuatore”.

In merito ai famigerati cinque anni di validità della Via, l’Avvocatura rileva che “il computo del termine di decadenza dell’autorizzazione debba necessariamente farsi riferimento al 15 aprile 2016, data in cui il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise ha assunto la determinazione di chiusura del procedimento di localizzazione. Il provvedimento favorevole di chiusura della Conferenza, reso all’unanimità (con la partecipazione anche della Regione), ha infatti sostituito a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso.
E ancora, quasi a voler confermare il “ritardo italico”, rimarca: impossibile che i termini possano decorrere dal 2013 se, su un totale di 5 anni di validità dell’autorizzazione Via, un consistente periodo di durata pari a 3 anni (corrispondente al 60% del tempo complessivo) è stato impiegato nell’ambito della stessa Conferenza di Servizi per completare la raccolta di tutti i pareri necessari.
Insomma, a distanza di 11 anni da quella delibera di Giunta regionale, la questione è all’anno zero.

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