Sanità

16 nuovi anestesisti, sindacato frena: “Specializzandi non sufficienti a risolvere problemi di organico”

L'Aaroi-Emac, l'associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, interviene dopo la pubblicazione da parte di Asrem della graduatoria con gli idonei

I sedici specializzandi considerati idonei dall’Asrem “non consentiranno di risolvere le carenze di organico” di medici rianimatori, i più ricercati in quest’ultimo periodo in Molise. A spegnere gli entusiasmi dopo la pubblicazione della graduatoria prevista in una recente delibera del direttore generale Oreste Florenzano è l’Aaroi-Emac, l’associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani.

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Per il presidente dell’associazione David Di Lello la pubblicazione della graduatoria non “è riferita all’effettiva assunzione” dei sedici medici anestesisti-rianimatori. Dalla delibera numero 1325 pubblicata lo scorso 9 novembre “emerge che sono risultati idonei 16 medici di cui uno soltanto risulta essere specialista nella disciplina, mentre tutti gli altri risultano essere specializzandi e non già specialisti”. Certo, puntualizza Di Lello, l’associazione intende collaborare “alla formazione e all’inserimento lavorativo dei giovani colleghi specializzandi, nonché collaborare affinché in costoro possa crescere un senso di appartenenza alle strutture pubbliche regionali cosicché possano assicurare il turnover e il necessario ricambio generazionale”, ma “occorre precisare le modalità e limiti che la normativa vigente prevede circa il loro impiego”. Per questo “appare non ancora risolta la grave carenza di medici anestesisti rianimatori negli ospedali pubblici molisani”.

L’associazione che rappresenta i medici anestesisti-rianimatori ricorda al tempo stesso quanto prevede la legge (in particolare l’articolo 38 del dl 17/8/99 n.368):  “La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti
1responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale di cui al comma 2. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell’unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2″.

Aaroi-Emac ricorda anche quanto prevede la legge numero 145 della legge 30 dicembre 2018 (articolo 1, comma 548-bis) sui medici specializzandi:Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato.”

L’associazione quindi propone “la stesura di una procedura concordata tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e gli specializzandi vidimata dalla Direzione Sanitaria dove vengano esplicitate di comune accordo le attività alle quali gli specializzandi possano essere adibiti, le metodiche ed il personale coinvolto” anche in considerazione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104. L’articolo 29 prevede che “ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresì conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, nell’espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche è invece riservata al medico specialista.
Il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia”.

Per il numero uno dell’Aaroi-Emac, quindi, bisogna andare avanti “nell’impegno di reclutare medici anestesisti rianimatori da impiegare negli ospedali pubblici molisani, in quanto, ammesso anche che tutti i 16 colleghi della richiamata graduatoria siano disponibili a prendere servizio, i 15 specializzandi sarebbero in qualche modo utili a mitigare le carenze di organico, ma, tenuto conto delle richiamate norme, non sufficienti, al momento, a risolverle“.

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