L'Ospite

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GIUSTIZIA E “CODICE ROSSO”

di Oreste Campopiano 

Oramai da diversi anni il Legislatore italiano, in  modo settoriale e spesso anche poco coordinato, interviene su materie delicate  influenzato dalla sollecitazione emozionale e dal clima complessivo della piazza in relazione a fenomeni criminali che investono sempre più una società che mostra evidenti segni di disgregazione e di crisi valoriali.

I fenomeni, sempre più diffusi ed efferati di violenza, non solo di genere, sono espressione di una società che deve ritrovare il senso dello Stato, ma che nello stesso tempo necessiterebbero della presenza di uno Stato capace di essere recepito come punto stabile di riferimento.

Questa è forse la prima riflessione da fare e che si concretizza dal punto di vista legislativo, nella necessità di individuare interventi normativi che non guardino ai fenomeni sociali come fatti isolati dal contesto complessivo, ma che tengano ben saldi i valori costituzionali in materia di garanzie, di diritti e di tutele, nonché del principio, codificato all’art. 27 della Costituzione, secondo cui le pene…devono tendere alla rieducazione del condannato.

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Non più tardi di qualche giorno fa si è celebrato il ricordo della uccisione, per mano delle brigate rosse nel febbraio 1978, di Vittorio Bahelet, all’epoca vice presidente del CSM. Il figlio Giovanni richiesto di cosa ne pensasse del fatto che gli omicidi di suo padre fossero da tempo in libertà ha risposto: “hanno fatto il percorso rieducativo previsto dall’art. 27 della Costituzione e ritengo che mio padre, come Aldo Moro, che hanno dato la vita per la Costituzione e lo Stato di diritto, non possano che rallegrarsi di ciò”.

Le espressioni nobili, coraggiose, umane, contenute in questa risposta assumono e sottolineano la necessità che la Giustizia non può e non deve mai essere interpretata o peggio diventare sinonimo di pubblica vendetta, ma che uno Stato di diritto fondato sulla “Costituzione più bella del mondo” deve tenere presente i principi costituzionali intesi alla rieducazione del reo e non ad una concezione puramente afflittiva se non addirittura vendicativa della pena, propensione purtroppo diffusa ancora oggi non solo nell’opinione pubblica, ma anche in gran parte della rappresentanza politica parlamentare.

In tema ho registrato con condivisione e con grande rispetto ciò che il Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, ha di recente sottolineato in una pubblica intervista, tratteggiando la funzione primigenia del diritto nelle sue fondamentali declinazioni. La Presidente della Corte delle Leggi ha richiamato tre principi:

1) il diritto è composizione dei conflitti sociali ed anche quando essi sono drammaticamente tragici deve sempre prevalere l’equo contemperamento degli interessi in contesa e la Giustizia deve bilanciare le esigenze di tutti;

2) il principio costituzionale è quello di aiutare il reo che ha sbagliato perché la pena deve promuovere il reinserimento del condannato nel tessuto sociale.

La Giustizia giusta è riconciliazione e non vendetta perché la Giustizia vendicativa distrugge insieme gli individui e la Polis, mentre una giustizia riconciliativa realizza l’armonia sociale;

3) i processi non possono e non devono essere lunghi e l’imputato non può essere considerato colpevole anzitempo. I processi troppo lunghi si tramutano in un anticipo di pena, anche se l’imputato non è in carcere.

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Ho voluto accennare a queste considerazioni di carattere generale per venire al tema del così detto “Codice Rosso” ed all’analisi del fenomeno.

La legge 19/07/2019 n. 69, meglio nota come “Codice Rosso”, costituisce il percorso conclusivo di tutta una serie di interventi legislativi in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere .

Vero è che tale percorso normativo è stato avviato a seguito della ratifica legislativa della convenzione di Istanbul recepita con legge 27/06/2013 n. 77, per il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e del conseguente allarme sociale che ne è derivato. Il Legislatore ha ritenuto di emanare provvedimenti urgenti volti ad inasprire, per finalità dissuasive il trattamento punitivo degli autori, introducendo misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica.

Già con la legge di ratifica della convenzione di Istanbul si sono perseguiti tre fondamentali obiettivi: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime.

In questa direzione, nella scorsa legislatura, sono andate alcune modifiche al codice penale e di Proc. Pen. nell’intento appunto di inasprire le pene ed emanare un piano di azione straordinario contro la violenza di genere.

In questa legislatura, con la legge 69/2019 c.d. codice rosso si è inteso rafforzare ulteriormente la tutela processuale delle vittime di reati violenti.

Gli interventi legislativi più puntuali si sono concretizzati in alcune modifiche del Codice Penale, sia nel senso di prevedere e disciplinare nuove ed autonome ipotesi di reato; sia nell’aggravare il sistema sanzionatorio dei delitti a sfondo sessuale o di violenza domestica; sia di inserire ulteriori specifiche aggravanti, talvolta senza indicare nemmeno con precisione gli effetti processuali concreti della loro applicazione. Per quanto riguarda i profili procedurali l’obiettivo è stato quello di velocizzare l’instaurazione del procedimento, accelerando l’adozione di provvedimenti di protezione delle vittime, imponendo attività aggiuntive agli organi di PG, agli uffici dei PM e anche modifiche al sistema penitenziario.

All’impianto normativo così come tratteggiato nel testo legislativo viene sottolineato l’impegno a promuovere la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere attraverso l’educazione scolastica assumendo iniziative per destinare a tale scopo nuove risorse finanziarie; a promuovere strumenti e procedure di valutazione del rischio di letalità per la vittima, gravità, reiterazione recidiva del reato; ad assumere iniziative per investire risorse adeguate per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con la vittima: e quindi polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario. Nelle relazioni parlamentari si legge che dovranno poi essere favorite modalità organizzative condivise utili ad assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti e la protezione alla vittima anche in ambito processuale così come indicato nelle linee guida del CSM ed adottare politiche volte a garantire la parità di genere e ad incrementare l’occupazione femminile, elemento quest’ultimo fondamentale per la liberazione delle donne dalla violenza.

Purtroppo al di là delle parole e dei buoni propositi si ha motivo di ritenere che il fenomeno della violenza di genere allo stato non abbia subito sostanziali inversioni di rotta, quanto meno a decorrere dal recepimento della convenzione di Istanbul ai giorni nostri se è vero come è vero che nella inchiesta statistica sul femminicidio pubblicato dal Ministero della Giustizia relativo al periodo 2012-2017 si evidenzia una media di 150 omicidi all’anno con insignificanti scostamenti numerici tra un anno e l’altro e che in circa il 75 % dei casi le donne muoiono nell’ambito familiare, all’interno cioè di quell’ambiente che teoricamente dovrebbe proteggerle di più.

Ne discende una ulteriore considerazione: l’inasprimento delle pene con aumento indiscriminato dei minimi edittali lungi da costituire elemento deterrente, riduce di fatto solo la discrezionalità del Giudice chiamato a valutare di volta in volta fatti e circostanze sottoposte alla sua attenzione.

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C’è un altro profilo dell’attuale normativa in materia che, al di là delle buone intenzioni, lascia perplessi in ordine alla sua concreta fattibilità attuativa.

In caso di condanna per reati sessuali è previsto che la sospensione condizionale della pena venga subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero ad hoc presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati sessuali.

Il costo di percorsi di recupero, in mancanza di una convenzione dell’ente con lo Stato è posto a carico del condannato. La disposizione normativa, al di là della sua genericità e difficile attuazione, non prevede nemmeno la individuazione delle  procedure da seguire per le ipotesi di partecipazione a “percorsi di recupero” che si protraggano dopo la pronuncia di condanna, né precisa se gli indicati percorsi di recupero debbano rispondere a specifici requisiti regolamentari, non essendo indicati nemmeno i criteri per valutare la legittimazione degli enti o delle associazioni che dovrebbero intervenire nei percorsi di recupero.

Quanto all’aspetto degli oneri, poiché vi è esplicito divieto di nuovi o maggiori spese a carico della finanza pubblica, viene previsto che la partecipazione ai corsi di recupero sia, come detto, a carico del condannato, circostanza che rende di per sé presumibilmente inattuabile la previsione così come concretamente appare niente affatto agevole la scelta di prevedere un trattamento psicologico intra carcerario per i condannati per i reati a sfondo sessuale o di maltrattamenti con la finalità di “sedare gli impulsi aggressivi” generati dal decadimento della relazione stante la evidenza della delicata situazione del sistema carcerario italiano, tanto per usare un eufemismo.

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Se pertanto la novella legislativa si pone il condivisibile obiettivo di incrementare e fortificare la capacità di risposta dell’ordinamento di prevenire e reprimere esecrabili reati perpetrati in pregiudizio di soggetti ontologicamente deboli, probabilmente andrebbe disciplinata in maniera puntuale e concreta la attuazione delle previsioni legislative, tenendo conto però del Paese reale e non di ipotesi ideali che mal si conciliano con il contesto e con le forze di cui il Paese dispone. Mi riferisco in particolare alle evidenti e strutturali carenze di organici nelle Forze dell’Ordine, negli uffici giudiziari (in particolare di Procura), nella precarietà, se non addirittura inesistenza di Enti e associazioni che dovrebbero sostenere il carico sociale della concreta attuazione delle indicazioni e delle finalità legislative; del sistema carcerario ad oggi già gravato da problemi di difficile soluzione; dai costi ed oneri finanziari necessari a garantire la piena funzionalità dell’ipotizzato sistema di tutele.

In relazione a tale profilo non può non richiamarsi l’ultimo articolo della legge n. 69 del 2019 che sotto la rubrica “clausola di invarianza finanziaria” così testualmente recita:

“Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza Pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Tale disposizione rende di fatto inattuabili le riforme introdotte, proprio in considerazione della oggettiva carenza di risorse umane, strumentali e soprattutto finanziarie disponibili a Legislazione vigente.

E tanto non può e non deve sfuggire ad un Legislatore responsabile che abbia contezza del contesto economico complessivo.

 

Oreste Campopiano – Presidente Ordine Avvocati Larino 

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