La richiesta dell'inps

Reddito e pensione di cittadinanza, al via l’integrazione delle domande presentate lo scorso marzo

A partire da venerdì 4 ottobre sarà obbligatoria, per i percettori di reddito o pensione di cittadinanza, la presentazione delle domande per integrare quelle già presentate durante il mese di marzo. A renderlo noto, tramite un comunicato stampa, è l’Inps che fornisce anche le spiegazioni utili per ottemperare alla richiesta: gli interessati, già avvertiti di questa possibilità tramite i recapiti sms o e-mail indicati nella precedente domanda, potranno effettuare le aggiunte collegandosi al sito internet https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione.

L’integrazione si è resa necessaria perché le prime domande, presentate a partire dal 6 marzo scorso, sono state effettuate utilizzando un modello che è stato cambiato il 2 aprile, in seguito delle modifiche apportate alla legge di conversione numero 26 del 28 marzo 2019 del  Decreto Legge istitutivo numero 4 del 28 gennaio 2019. Con la nuova legislazione è stato previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore, rendendo così possibile l’erogazione del beneficio per 6 mesi anche in assenza della nuova documentazione richiesta.

Le domande presentate a marzo sono state accolte ed i pagamenti sono stati erogati fino alla fine di settembre. Da ottobre, invece, occorre “allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese da chi ha presentato la domanda nel mese di marzo, a quello previsto dopo la conversione in legge del Decreto Legge n.4”, come spiega l’Inps.

Per evitare che i beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza con domanda presentata a marzo e quindi con decorrenza aprile, debbano nuovamente presentare domanda e per garantire la continuità nell’erogazione del beneficio economico, i nuclei familiari interessati potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda e prendere atto delle informative aggiornate, collegandosi al link sopra riportato, per il quale non è richiesto il PIN e che è anche indicato nel messaggio loro inviato.

Il richiedente dovrà inserire:

  • il protocollo della pratica Rdc/Pdc (esempio: INPS-RDC-2019-xxxxx);
  • il codice fiscale
  • il codice alfanumerico ricevuto via mail/sms.

Il collegamento alla pagina rimarrà sempre attivo. Solo per le domande aggiornate fino al 21 ottobre, però, sarà possibile l’elaborazione nei tempi utili per la liquidazione della rata di Rdc/Pdc spettante per la mensilità di ottobre.

Per chi effettuerà l’aggiornamento dopo il 21 ottobre, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione.

commenta